Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge ci proponiamo un triplice obiettivo:

          a) realizzare una specifica condizione di tutela per quanti operano nell'ambito dei settore dello spettacolo, intrattenimento e svago;

          b) disciplinare la professione degli agenti e dei rappresentanti degli artisti dello spettacolo;

          c) aggiornare le disposizioni fiscali che si applicano nel settore dello spettacolo e in particolare nell'esercizio della musica dal vivo.

      Nonostante la grande incidenza della produzione culturale e dello spettacolo nella società civile odierna, non esiste in Italia una strategia culturale e di mercato, che si occupi seriamente del settore, proponendo e promuovendo regole adeguate e leggi moderne, capaci di tutelare i lavoratori che vi operano e, nel contempo, di rilanciarne la competitività, sia a livello interno che a livello internazionale, come già fanno da anni gli altri Paesi più industrializzati, Inghilterra in testa.
      Da tempo ormai si parla di industria della comunicazione e dello spettacolo, un settore ormai notoriamente più incisivo

 

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sul piano economico dell'industria dell'automobile e dell'industria del turismo.
      Un settore che comprende oltre ai musicisti e ai cantanti, artisti del teatro, del cinema, dell'audiovisivo, cabarettisti, presentatori, animatori, disc jockey, ragazze immagine, cubiste, danzatori e danzatrici, tecnici.
      In molti casi questi soggetti operano con forme lavorative per lo più sommerse, precarie, senza alcuna tutela, caratterizzate da sfruttamenti, disagi, e da una pressoché anarchia.
      In Italia le poche leggi esistenti in merito sono antiquate, obsolete, confuse, contraddittorie. Nessuno ha mai avuto la volontà politica di cambiarle e oggi, pur essendo già nel terzo millennio, rappresentiamo in Europa il fanalino di coda, a un livello perfino inferiore a quello di qualche Paese del terzo mondo.
      Occorre dare una precisa tutela al lavoro intermittente, in pratica quello caratterizzato da una prestazione d'opera forzatamente e volutamente saltuaria con cambiamento, anche quotidiano, dei luoghi e dei datori di lavoro, allo scopo di cercare di raggiungere il numero più elevato possibile di prestazioni saltuarie.
      Il lavoro intermittente è tipico del mondo dello spettacolo; esso deriva dalla necessità di tutelare il lavoratore dalla volubilità dello spettatore il quale tende ad apprezzare la novità e a deprezzare la consuetudine.
      È un lavoro particolare perché subordinato alle esigenze sia del datore di lavoro sia dello spettatore, pur mantenendo l'artista le proprie caratteristiche di autonomia e creatività.
      Occorre modificare una situazione normativa in cui i lavoratori dello spettacolo continuano ad essere obbligati a rispettare sia i doveri dei lavoratori autonomi che quelli dei lavoratori dipendenti senza poter usufruire dei diritti degli uni o degli altri.
      In materia fiscale, ad esempio, essi sono obbligati ad emettere fattura, per le prestazioni artistiche, analogamente ai liberi professionisti; si devono pagare i contributi ed oneri previdenziali come i dipendenti, senza in pratica avere la possibilità di detrarre i costi legati all'attività (spese di trasporto della strumentazione, promozione e pubblicità, abbigliamento, spese di gestione, sala prove, vitto e alloggio, autostrada). Tutti costi non detraibili, per legge, né ai fini fiscali né ai fini previdenziali.
      Per quanto concerne la disciplina della professione di agente di spettacolo e l'istituzione del relativo ruolo professionale, non esiste ancora oggi in Italia una disciplina in tal senso in grado di regolarizzare l'attività degli agenti.
      L'artista ha la necessità di spaziare il più possibile in campo nazionale e, magari, internazionale; infatti agire in un territorio ristretto come quello locale, finirebbe per indebolire il rapporto con il pubblico, con gravi ripercussioni sul lavoro. In conseguenza di ciò, dovendo cambiare in continuazione il luogo di lavoro, l'artista ha la vitale necessità di affidare il proprio calendario e l'organizzazione della propria attività ad un rappresentante che agisca in suo nome, conto e interesse: ecco la figura dell'agente teatrale, un vero e proprio consulente dello spettacolo in grado di valutare e consigliare le migliori soluzioni e le migliori offerte.
      L'agente di spettacolo è però costretto ad operare in un sistema, del tutto inadeguato, praticamente senza un riconoscimento ufficiale, senza una regolamentazione logica e pertinente, tacciato spesso e ingiustamente come sfruttatore, spesso tollerato come male necessario. Una logica cieca che produce soltanto deregulation e abusivismo, che punisce gli onesti e i capaci e premia gli abusivi.
      Si rende perciò necessaria la regolamentazione dell'attività degli agenti di spettacolo attraverso la istituzione di un apposito «ruolo». Esso deve rappresentare un punto di riferimento per consentire l'espletamento delle peculiari attività lavorative dell'agente che si estrinsecano nella rappresentanza, tutela, assistenza contrattuale e consulenza artistica, al fine di meglio valutare e selezionare le occasioni di lavoro nell'interesse dell'artista rappresentato.
 

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      La proposta di legge si compone di otto articoli.
      L'articolo 1 è volto a prevedere l'estensione di alcune tutele ai lavoratori dello spettacolo che ora ne sono sprovvisti.
      In primo luogo si provvede ad individuare i lavoratori a cui applicare la nuova disciplina che si vuole adottare con la presente proposta di legge. I beneficiari sono tutti i lavoratori dello spettacolo, artisti e tecnici, che hanno rapporti di natura autonoma o subordinata, ma saltuari ed il cui impegno lavorativo sia limitato alle diverse fasi della realizzazione di uno spettacolo. Si tratta delle figure professionali individuate dall'ordinamento dell'ENPALS - l'ente previdenziale dei lavoratori dello spettacolo - con esclusione di coloro che hanno rapporti di lavoro di natura di subordinata e a tempo indeterminato e che, pertanto, già si vedono applicare tale regime. Le tutele in questione sono l'indennità contro la disoccupazione (comma 2) e l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (comma 3).
      Fondamentale ai fini di una esauriente ed aggiornata applicazione delle suddette disposizioni è la previsione del comma 1 volta ad offrire una più precisa definizione di tali rapporti di lavoro e ad individuare gli ambiti in cui si può esplicare l'attività delle varie figure professionali che contribuiscono alla produzione dei prodotti latamente culturali e dello spettacolo.
      All'articolo 2 è prevista la regolamentazione del rapporto di lavoro tramite apposito «foglio d'ingaggio».
      L'articolo 3 prevede le modalità di individuazione delle tipologie di spese deducibili ai fini della determinazione della retribuzione imponibile.
      L'articolo 4 istituisce il registro dei lavoratori dello spettacolo finalizzato alla certificazione della professionalità dei soggetti iscritti.
      L'articolo 5 individua la figura professionale dell'agente di spettacolo.
      L'articolo 6 regola l'istituzione del ruolo degli agenti di spettacolo.
      L'articolo 7 regolamenta la funzione e il riconoscimento delle associazioni professionali degli agenti di spettacolo.
      L'articolo 8 modifica l'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente la disciplina dell'imposta sugli intrattenimenti, e integra alcune disposizioni preesistenti riguardanti l'aliquota IVA relativa alla musica dal vivo. Sempre con riferimento alla musica dal vivo ne stabilisce una definizione identificativa.

 

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